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Indicatore dei costi complessivi dei conti di pagamento offerti ai consumatori

L´ICC - Indicatore dei Costi Complessivi - costituisce un utile strumento per mostrare al consumatore il costo indicativo annuo del conto di pagamento. Il valore è ottenuto sommando i costi annuali, fissi e variabili, del conto di pagamento modellati su sei profili tipo di utilizzo per i conti c.d. ''a pacchetto'' (quelli con un sistema di tariffazione forfettario) e su un solo profilo, caratterizzato da una ipotesi di utilizzo del conto molto contenuto, per i conti c.d. ''ordinari'' (con sistema di tariffazione a consumo).
PROFILO
NUMERO OPERAZIONI ANNUE
Giovani
164 operazioni
Famiglie con bassa operatività
201 operazioni
Famiglie con media operatività
228 operazioni
Famiglie con elevata operatività
253 operazioni
Pensionati con bassa operatività
124 operazioni
Pensionati con media operatività
189 operazioni
L´ICC comprende tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell´anno, al netto di oneri fiscali e interessi, come indicate nel foglio informativo di riferimento del conto di pagamento.
L´ICC è riportato nel Riquadro "Indicatore dei Costi Complessivi" del Documento Informativo sulle Spese (FID) del relativo conto di pagamento. Di seguito una Guida sull'ICC per ogni ulteriore dettaglio.

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Aste e titoli di stato

Avviso Titoli di stato

Bail-in

Informativa ai sensi della Comunicazione Consob n. 0090430 del 24-11-2015

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione nell´ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell´ambito dell´Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d´investimento.
I decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16
novembre 2015. Le disposizioni in materia di bail-in saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2016.
L'apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l´utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione infra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l´avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell´intermediario, la Banca d´Italia disponga:
a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell´intermediario;
b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l´adozione di misure di risoluzione dell´intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l´art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che "sono soggette a bail-in tutte le passività", fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima. In particolare, il comma 1 prevede che siano escluse dal bail-in le seguenti passività:
- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest´ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
Il comma 2 stabilisce che possano, inoltre, essere eccezionalmente escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passività diverse da quelle sopra elencate, in presenza di almeno una delle condizioni ivi espressamente indicate.
Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati.
In caso di bail-in, l´ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d´urgenza, da Banca d´Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall´art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015. L´art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015, in particolare, stabilisce che, in caso di bail-in, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l´ordine indicato: (i) degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (iii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) delle restanti passività.
Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l´ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività.
Ai sensi dell´art. 1, comma 33, del d.lgs. n. 181/2015 (che modifica l´art. 91 del Testo Unico Bancario), per le "restanti passività" il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese. Per effetto della previsione di cui all´art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni senior saranno soggette al bail-in prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l´importo di € 100.000). Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d´Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell´ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l´importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.
La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Guida ABI-Consumatori sul bail-in:

Psd2-TPP

Il nuovo servizio di interconnessione tra Banche e Terze Parti

La nuova direttiva europea 2015/2366 sui servizi di pagamento, meglio conosciuta come PSD2, entrata in vigore il 13 gennaio 2018, ha come obiettivo primario la creazione di un mercato unico ed integrato dei servizi di pagamento, con regole uniformate per gli istituti bancari e per i nuovi PSP sorti con l'avvento del digitale, rafforzando la trasparenza nei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione nei servizi di pagamento online e aumentando la sicurezza nelle transazioni.

In particolare, con l'obiettivo di promuovere la competitività di mercato, il Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017, che integra la direttiva PSD2, offre agli utenti dei servizi di pagamento online la facoltà di utilizzare servizi offerti da Terze Parti (TPP, Third Party Provider - che dovranno essere iscritte nell'apposito registro predisposto dalle autorità di vigilanza dei singoli paesi in ambito della Direttiva) per effettuare operazioni di accesso alle proprie informazioni bancarie e servizi di pagamento. Pertanto, tutti i prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online (Account Servicing Payment Service Providers o ASPSP) devono predisporre un´interfaccia di accesso per consentire ai TPP di svolgere la propria attività.

Tyche Bank S.p.a., in conformità alla normativa, ha reso disponibile ai TPP un'apposita interfaccia dedicata, le cui specifiche tecniche e documentazione sono pubblicate all´indirizzo https://cse-peloritano-psd2.obp.sia.eu/sapr

Assistenza

É a disposizione un Help Desk al numero di telefono: 051-4992033, attivo tutti i giorni dalle 6 alle ore 24.
Casella email: helpdesk.tpp@csebo.it